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Carbon Border Adjustment Mechanism: cosa implica per le imprese?

Con l'introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), molte imprese operanti nel settore industriale e commerciale nell'Unione europea hanno intrapreso un significativo processo di cambiamento: dal 1° ottobre 2023, le imprese che importano merci ad alta intensità di emissioni, come ad esempio acciaio, alluminio e cemento, da Paesi non UE, devono documentare accuratamente le emissioni di carbonio dirette e indirette generate durante la produzione a seconda del tipo di merce e, a partire dal 1° gennaio 2026, acquistare certificati CBAM corrispondenti. La tassa di adeguamento del carbonio ha lo scopo di adeguare il prezzo del carbonio per le importazioni a quello dei prodotti fabbricati nell'UE, compensando così lo svantaggio competitivo dei produttori europei. Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) integra il sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS), che è stato introdotto nell'UE nel 2005 come importante strumento per la tutela climatica.

Quali sono gli obiettivi dell'UE relativamente al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere?

  • Neutralità climatica entro il 2050: l'UE mira a diventare la prima unione di Stati al mondo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, in futuro circa tre quarti di tutte le emissioni di carbonio in Europa saranno incluse nello scambio di quote di emissioni.
  • Riduzione delle emissioni di carbonio: il primo passo del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" (Fit for 55) consiste nel ridurre le emissioni di carbonio del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
  • Creazione di condizioni di concorrenza eque: oltre a raggiungere gli obiettivi climatici, la tassa di adeguamento del carbonio ha anche lo scopo di garantire che l'elevato prezzo del carbonio si applichi in egual misura tanto alle importazioni da Paesi non appartenenti all'UE quanto alle merci prodotte nell'UE.
  • Prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: l'armonizzazione dei prezzi del carbonio mediante il CBAM ha lo scopo di evitare che gli impianti di produzione vengano trasferiti dall'UE ad altri Paesi con leggi sulla protezione del clima meno severe.
  • Passaggio a processi di produzione rispettosi del clima: l'aumento dei costi e l'esteso obbligo di comunicazione nell'ambito dello scambio di quote di emissioni incentivano le imprese a ridurre le emissioni e gli inquinanti nei loro processi produttivi.
  • Incentivo per i produttori a ridurre le emissioni al di fuori dell'UE: il CBAM prevede una compensazione dei prezzi del carbonio più bassi a cui sono soggette le merci prodotte al di fuori dell'UE. Per i produttori extra-UE, questo può costituire un incentivo a ridurre le emissioni nel processo produttivo al fine di restare competitivi.

Quali gruppi di prodotti sono interessati dal CBAM?

Il CBAM si applica a determinati prodotti che hanno un processo di produzione ad alta intensità di emissioni. Attualmente sussiste un rischio elevato che questi prodotti vengano importati da Paesi terzi per abbassare il prezzo del carbonio.

Panoramica degli attuali prodotti CBAM

Prodotti interessati dal CBAM (Versione giugno 2024)
 
Codici SA
 
Alluminio
 
7601, 7603-7606, 76090000, 7610, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616
 
 
 
Ferro, acciaio
 
26011200, 7201, 7202 11-19, 720260, 7203, 7205-7229, 7301, 7302, 730300, 7304-7311, 7318, 7326
 
 
 
Fertilizzanti
 
28080000, 2814, 28342100, 3102, 3105
 
 
 
Elettricità
 
27160000
 
 
 
Cemento
 
25231000, 25070080, 25232100, 25232900, 25233000, 25239000
 
 
 
Idrogeno
 
280410000
 
 

 

In futuro, l'adeguamento alle frontiere sarà esteso ad altre materie prime ad alta intensità energetica. Attualmente è all'esame la possibilità che in futuro debbano essere comunicati anche i polimeri, le varie sostanze chimiche e i prodotti in vetro. Tutte le aziende che importano prodotti CBAM da Paesi non UE sono soggette all'obbligo di comunicazione CBAM e devono acquistare i certificati CBAM corrispondenti.

Eccezioni al CBAM: quali prodotti sono esclusi dal meccanismo di adeguamento del carbonio?

In linea di principio, il CBAM si applica a tutte le importazioni di prodotti CBAM da Paesi terzi. Vi sono tuttavia delle eccezioni. Gli importatori non sono soggetti all'obbligo di comunicazione e non sono tenuti ad acquistare certificati CBAM nei seguenti casi:

  • Merci provenienti da Stati EFTA al di fuori dell'UE: i Paesi terzi che partecipano al sistema ETS o che hanno un sistema di scambio di quote di emissioni equivalente sono esentati dalla tassa di adeguamento alle frontiere. Attualmente tali Paesi sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera*. Tra queste, si annoverano anche Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
  • Valore delle merci ridotto: se il valore totale delle merci è inferiore a 150 EUR, l'importatore è esentato dal CBAM. Lo stesso vale per le merci importate nell'UE nel bagaglio personale di un passeggero.
  • Merci in reintroduzione: i prodotti CBAM esportati dall'UE verso un Paese terzo e che vengono poi reintrodotti nell'Unione a causa di circostanze impreviste non rientrano nel CBAM.
  • Scopi militari: se le merci sono importate dalle autorità militari di un Paese dell'UE nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE o della NATO, gli obblighi del CBAM sono soppressi.

Le eccezioni al CBAM non si applicano invece alle imprese con bassi volumi di importazioni, che sono tenute a presentare relazioni e ad acquistare certificati CBAM come tutte le altre imprese.

*L'ambito di applicazione CBAM dipende dal tipo di merci e dall'origine non preferenziale delle stesse.

Acquisto e prezzo dei certificati CBAM

Attualmente, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere si trova nella prima fase di attuazione. Al termine della fase di transizione, quindi a partire dal gennaio 2026, le imprese operanti nel settore commerciale e industriale dovranno acquistare certificati per l'importazione di prodotti CBAM. Il prezzo dei certificati CBAM si basa sui prezzi medi delle aste nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione; quindi l'importo delle tasse che le imprese pagano equivale a quello che pagherebbero se la merce fosse prodotta all'interno dell'UE. Se l'impresa è in grado di dimostrare di aver già pagato una tassa sulle emissioni per il prodotto importato nel Paese terzo, tali costi possono essere detratti dal certificato CBAM. In questo modo si intende motivare i Paesi terzi a introdurre una tassa sulle emissioni di carbonio anche sui loro prodotti, promuovendo così una produzione di materie prime rispettosa del clima.

Rendicontazione CBAM: chi ne è responsabile e cosa deve contenere la relazione?

L'obbligo di comunicazione relativo al CBAM è a carico dell'impresa importatrice. Il produttore deve richiedere e documentare con precisione il volume del prodotto in tonnellate e le emissioni dirette e indirette di CO2 generate durante la produzione nel Paese terzo. Qualora non dovesse essere possibile ottenere questi dati dal produttore, verranno applicati i valori standard definiti dalla Commissione UE per il rispettivo Paese d'origine. Durante la fase di transizione fino alla fine del 2025, si applica l'obbligo di comunicazione trimestrale nel registro transitorio CBAM; a partire dal 2026, invece, le relazioni CBAM dovranno essere presentate annualmente.

Informazioni attuali sul mantenimento dei valori standard

La Commissione europea ha recentemente chiarito che le disposizioni dell'art. 4 del Regolamento CBAM 2023/1773 per il calcolo delle emissioni effettive continueranno ad essere applicate. I dichiaranti CBAM sono tenuti a determinare e comunicare le emissioni effettive per ogni importazione di merci a partire dal 1° agosto 2024, utilizzando i metodi di calcolo di cui all'art. 4 I o II del Regolamento CBAM 2023/1773.

Se i dichiaranti CBAM non sono in grado di comunicare i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per ottenere tali dati dai loro fornitori o produttori di merci CBAM. Per la documentazione devono utilizzare il campo "Commenti" del Registro di transizione CBAM e allegare prove per documentare gli sforzi infruttuosi e le misure adottate per ottenere i dati dai fornitori e/o dai produttori.

Le autorità nazionali di attuazione hanno poteri discrezionali nell'esaminare le relazioni. Nonostante i poteri discrezionali, la Commissione può richiedere informazioni aggiuntive ai notificanti CBAM ai sensi dell'art. 35(4) del Regolamento CBAM per integrare o correggere una segnalazione CBAM incompleta o errata.

Calendario CBAM: attuazione graduale del meccanismo di adeguamento del carbonio

La graduale attuazione del Carbon Border Adjustment Mechanism è iniziata nell'ottobre 2023, con una prima fase di transizione fino al dicembre 2025. Durante questo periodo, si applica un obbligo di comunicazione semplificato e non è ancora necessario acquistare i certificati CBAM. Ciò consente alle imprese che effettuano importazioni all'interno e all'esterno dell'UE di familiarizzare con il sistema e con l'obbligo di comunicazione. Inoltre, permette alla Commissione europea di testare il CBAM e prepararsi all'attuazione definitiva a partire dal 2026.

Le fasi in sintesi

Fase di transizione: ottobre 2023-dicembre 2025

Durante la fase di transizione, non sono necessari certificati CBAM per le importazioni e le aziende non devono ancora registrarsi come "utenti autorizzati del CBAM". Si applica un obbligo di comunicazione semplificato (trimestrale) per:

  • Quantità totale per tipo di merce
  • Quantità totale di emissioni incorporate
    • Emissioni dirette di CO2 (emissioni derivanti dal processo di produzione) in tonnellate per prodotto*
    • Emissioni indirette di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione
  • Eventuale tassa sulle emissioni di carbonio versata nel Paese di origine

* Le emissioni dirette e indirette possono essere comunicate sulla base dei valori predefiniti fino al 31 luglio 2024. Questo vale sia per il secondo trimestre del 2024, appena concluso, sia per le modifiche apportate alle comunicazioni presentate per il quarto trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024.

Fase di attuazione: a partire dal 31/01/2024

La fase di attuazione del CBAM è iniziata parallelamente alla fase di transizione, il 31/01/2024, con la presentazione della prima relazione CBAM. È ancora possibile comunicare i valori standard specificati dalla Commissione UE per le emissioni dirette e indirette di CO2. A partire dal 31 ottobre 2024, gli importatori sono obbligati a reperire i dati reali sulle emissioni dal produttore e a indicarli nella relazione CBAM.

Ulteriori passi nell'attuazione del CBAM: 

01/01/2025

  • Struttura e utilizzazione del registro CBAM
  • Le imprese devono registrarsi come utenti CBAM autorizzati

01/01/2026

  • Inizio della fase di implementazione
  • Le importazioni sono consentite solo con certificati CBAM
  • Presentazione di una relazione annuale CBAM (entro il 31/5/2027)

Ulteriori informazioni sul CBAM nell'UE

Il CBAM è attualmente in fase di transizione, il che significa che potrebbero esserci modifiche del quadro normativo e dei tempi di attuazione della tassa di adeguamento alle frontiere. Per informazioni aggiornate sul CBAM e sulle possibili eccezioni, nonché per le risposte alle domande più frequenti, vedere la pagina https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en?prefLang=it.